Polizza Infortuni
POLIZZA INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI
Come ulteriore benefit è stata riconosciuta ai dipendenti CSEA, una copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie extra professionali, non coperti dall’INAIL.
In particolare:
- Infortuni e malattie non legate direttamente all’attività lavorativa;
- Infortuni e malattie nati come professionali ma proseguiti come extra professionali, in quanto non indennizzati dall’INAIL.
Nel caso in cui, in seguito ad uno dei suddetti eventi, dovessi riportare una invalidità permanente (anche di lieve entità) non indennizzata dall’INAIL, accertati prima di tutto se quanto ti è accaduto rientra tra gli eventi coperti dall’assicurazione stipulata dalla CSEA rivolgendoti all’Area del Personale.
Somme assicurate:
RISCHI PROFESSIONALI:
caso invalidità permanente: 6 volte la retribuzione annua con un massimale previsto di 720.000,00
RISCHI EXTRA PROFESSIONALI:
caso morte: 5 volte la retribuzione annua con un massimale previsto di 600.000,00 caso invalidità permanente: 6 volte la retribuzione annua con un massimale previsto di 720.000,00
PROCEDURA SINISTRI INFORTUNI
A) A CURA DELL’ASSICURATO
B) A CURA DEL CSEA
C) A CURA DEL BROKER
A) A CURA DELL’ASSICURATO
Infortuni extraprofessionali
1. Invio denuncia (modulo denuncia di infortunio e relativa certificazione medica) a mezzo raccomandata e anticipata via fax al Broker:
nome – indirizzo – città – CAP – Tel. – Fax
2. Inoltro di copia della denuncia a CSEA – Area del Personale.
3. Inoltro al solo Broker dell’ulteriore documentazione: certificati medici attestanti la temporanea inabilità e quant’altro indicante l’iter delle lesioni subite.
4. Trascorsi 180 giorni dalla data della intervenuta guarigione clinica l’assicurato deve produrre un certificato medico attestante la intervenuta guarigione con postumi da accertarsi separatamente in sede di visita medico legale. L’assicurato a sua discrezione può decidere di produrre una relazione medico legale di parte (comunque suggerita).
5. L’assicurato una volta avuta notizia della nomina del medico designato dagli assicuratori, provvederà a prendere contatti con il perito affinché si svolgano le operazioni peritali atte all’accertamento del grado di invalidità permanente eventualmente riscontrato quale esito delle lesioni subite. L’assicurato, altresì, comunica al Broker la data in cui saranno effettuate le operazioni peritali, entro 10 giorni di calendario dal loro espletamento.
L’assicurato al fine di rendere esaustive e complete le operazioni di perizia si recherà dal fiduciario della Compagnia portando con se tutta la documentazione medica, gli accertamenti e quant’altro direttamente legato al caso. Si suggerisce di recarsi accompagnati dal proprio medico legale laddove sia stato scelto di servirsi di un perito di parte.
Infortuni professionali
L’Assicurato, ricevuta la dichiarazione INAIL definitiva di rifiuto di indennizzo, per gli infortuni comportanti un’invalidità permanente di grado non superiore al 5%, o la dichiarazione INAIL definitiva di rifiuto di indennizzo per infortunio non conseguente ad attività lavorativa e/o in itinere, provvederà ad avviare la procedura prevista per gli infortuni, ed invierà copia della denuncia a CSEA – Area del Personale.
B) A CURA DEL CSEA
La CSEA – Area del Personale:
1. Ricevuta la copia della denuncia ed il riscontro da parte del broker provvederà ad inserire la relativa documentazione in cartella personale.
2. Fornirà al broker copia della denuncia INAIL necessaria nei casi di infortuni professionali.
3. Fornirà al broker la dichiarazione reddituale dell’infortunato.
4. Sottoscriverà, in qualità di contraente, la dichiarazione di quietanza.
5. Fornirà la documentazione medica rilasciata dall’INAIL.
C) A CURA DEL BROKER
Il Broker assicurativo:
1. Riceve la denuncia di sinistro da parte dell’assicurato e ne verifica la conformità alle garanzie prestate. In caso di difformità e/o incongruenze ne dà immediata notizia all’interessato ed alla Contraente.
2. In caso di regolarità della denuncia ne dà immediata trasmissione agli assicuratori richiedendo l’apertura della posizione ed il numero assegnato alla stessa.
3. Conferma all’assicurato ed alla CSEA l’espletamento del punto C.2
4. Acquisisce i seguiti della documentazione prodotta dall’assicurato e ne dà trasmissione agli assicuratori.
5. Acquisisce il certificato medico di guarigione con postumi o la relazione medico legale dall’assicurato e ne dà trasmissione agli assicuratori richiedendo la nomina del proprio medico.
6. Trasmette all’assicurato il nominativo del perito incaricato e si sincera che il danneggiato abbia determinato le condizioni per sottoporsi a visita.
7. Accerta che le operazioni peritali si siano svolte regolarmente e trascorsi 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute (necessari per il deposito in Compagnia dell’elaborato peritale) provvede a contattare gli assicuratori per conoscerne gli esiti.
8. Fornisce alla Compagnia i dati retributivi dell’assicurato necessari per il computo del capitale assicurato.
9. Acquisisce gli atti di transazione e quietanza dando preventivamente informazione all’assicurato ed alla CSEA del capitale messo a disposizione quale risarcimento.
10. Trasmette alla Compagnia gli atti di transazione formalmente sottoscritti per accettazione dall’assicurato e dalla Contraente e verifica che siano stati ammessi al beneficio del materiale pagamento a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente dell’assicurato.
11. Gestisce le interruzioni dei termini di prescrizione ex art. 2952 C.C.,da inviarsi all’assicuratore a mezzo raccomandata a/r, alla scadenza di ogni anno dalla data dell’evento per quei sinistri che per particolare gravità delle lesioni non abbiano ottenuta la liquidazione entro l’anno.
12. Sovrintende all’organizzazione delle procedure di arbitrato per quei sinistri che non abbiano raggiunto un esito ritenuto esaustivo dall’assicurato in termini di valutazione medico legale riconosciuta dal fiduciario della Compagnia in contraddittorio con il medico legale di parte.